
Prima di elencare le sanzioni in capo alle imprese e ai proprietari degli impianti trasgressori, è doverosa una precisazione.Il D.Lgs. 5 marzo 2013, n. 26(disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento CE n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra) fa riferimento a regolamenti abrogati dai successivi Reg. UE 517/2014 e D.P.R. 146/2018.Nell’attesa che venga reso noto il nuovo "Decreto Sanzioni" aggiornato e integrato con le trasgressioni relative alle mancate comunicazioni sulla nuova Banca Dati Fgas, delle transazioni di vendita/acquisto di F-gas e degli interventi svolte dalle imprese certificate, il Il D.Lgs. 5 marzo 2013, n. 26 rimane testo di riferimento.Quali sono le sanzioni in capo alle imprese ?
Per quanto riguarda le imprese si riportano di seguito le sanzioni previste,rimandando al provvedimento per maggiori dettagli.
Art. 5
Art. 10le imprese che non ottemperano agli obblighi di iscrizione al registro telematico nazionale Fgas, di cui all’articolo 13 dello stesso decreto (NB: senza questa iscrizione non è possibile certificare ne l’impresa ne la persona), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.Quali sono le sanzioni per i proprietari delle apparecchiature?
Le sanzioni sono stabilite dal D.Lgs. 5 marzo 2013, n. 26 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra).HAI BISOGNO DI UN AIUTO?