Decreto Sanzioni

2019-10-07 17:37

Francesco Ferrante Architetto

Fgas e Condizionamento, Fgas-decreto sanzioni,

Decreto Sanzioni

news7-1582732626.png

Prima di elencare le sanzioni in capo alle imprese e ai proprietari degli impianti trasgressori, è doverosa una precisazione.Il D.Lgs. 5 marzo 2013, n. 26(disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento CE n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra) fa riferimento a regolamenti abrogati dai successivi Reg. UE 517/2014 e D.P.R. 146/2018.Nell’attesa che venga reso noto il nuovo "Decreto Sanzioni" aggiornato e integrato con le trasgressioni relative alle mancate comunicazioni sulla nuova Banca Dati Fgas, delle transazioni di vendita/acquisto di F-gas e degli interventi svolte dalle imprese certificate, il Il D.Lgs. 5 marzo 2013, n. 26 rimane testo di riferimento.

Quali sono le sanzioni in capo alle imprese ?


Per quanto riguarda le imprese si riportano di seguito le sanzioni previste,rimandando al provvedimento per maggiori dettagli.
Art. 5
  • Le imprese Imprese che effettuano l’attività di contenimento o recupero per apparecchiature quali  circuiti di raffreddamento di apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d’aria e di pompe di calore e che, nell’ambito di tali attività, prendono in consegna gas fluorurati ad effetto serra utilizzando personale non in possesso del pertinente certificato  sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
  • Le imprese che svolgono le attività disciplinate dal regolamento (CE) n. 303/2008, (ora abrogato dal Regolamento di esecuzione UE 2015/2067 in conformità al Reg. UE 517/2014) su apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d’aria e le pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra, senza essere in possesso del pertinente certificato sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
Art. 10le imprese che non ottemperano agli obblighi di iscrizione al registro telematico nazionale Fgas, di cui all’articolo 13 dello stesso decreto (NB: senza questa iscrizione non è possibile certificare ne l’impresa ne la persona), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.

Quali sono le sanzioni per i proprietari delle apparecchiature?


Le sanzioni sono stabilite dal D.Lgs. 5 marzo 2013, n. 26 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra).
Per quanto riguarda gli operatori (ovvero i proprietari delle apparecchiature) si riportano di seguito le principali sanzioni previste dall’articolo 3 e 4 del D.Lgs., rimandando al provvedimento per maggiori dettagli.
  • L’operatore che non ottempera agli obblighi di controllo delle perdite è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro.
  • L’operatore che nelle attività di controllo delle perdite non si avvale di persone in possesso del pertinente certificato è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
  • L’operatore che nelle attività di riparazione delle perdite non si avvale di persone in possesso del pertinente certificato è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
  • L’operatore che non tiene il registro dell’apparecchiatura di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1516/2007 o il registro del sistema di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1497/2007 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro.
  • L’operatore che tiene i registri in modo incompleto,inesatto o comunque non conforme è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro.
  • L’operatore che non mette a disposizione dell’autorità competente i registri è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro.

HAI BISOGNO DI UN AIUTO?